RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE
Le responsabilità della Ensamar per danni alle persone ed ai veicoli trasportati sono assicurate come previsto dalle vigenti disposizioni della legge di bandiera e dalle Convenzioni Internazionali applicabili.
Il passeggero che subisce sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi all´inizio dell´imbarco fino al compimento dello sbarco, deve segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco definitivo.
La Ensamar non assume nessuna responsabilità per perdite o danni derivanti da tempeste, naufragi, collisioni, cambi di rotta, approdi di poggiata o di rilascio, quarantene, incendi, atti di guerra o di pirateria e di qualsiasi accidente o pericolo di mare, sospensione o soppressione di approdi o di linee, mutamenti di itinerari ed orari o di qualsiasi avvenimento inerente la navigazione dovuto a forza maggiore o a scioperi del personale marittimo e di terra.
La Ensamar è esonerata da qualsiasi responsabilità per le perdite o per i danni subiti dai veicoli durante le operazioni di imbarco e sbarco, a meno che non siano ad essa direttamente imputabili.
La Ensamar non risponde delle perdite o dell´avaria degli oggetti contenuti nel veicolo, e per il furto, lo smarrimento o il danno eventualmente subito da oggetti di valore, denaro, documenti, manoscritti, tenuti a bordo dei veicoli.
COMPETENZA
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra Passeggero e la Ensamar in dipendenza o in relazione alla conclusione o alla esecuzione del trasporto di passeggeri, bagaglio e/o veicoli saranno di competenza esclusiva dell´ Autorità Giudiziaria del Foro di La Maddalena (SS), derogandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità italiana o straniera, anche in dipendenza di connessione o continenza di cause.
Per quant´altro qui non menzionato il contratto di trasporto di persone, bagaglio e/o veicoli sarà disciplinato dalla Legge di bandiera della nave.